Sono trascorsi quasi due anni dall’ ottobre 2022, data in cui è entrato in vigore il D.M. 2/9/2021 (relativo ai criteri per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia nel normale esercizio sia in emergenza, quindi dei servizi per la prevenzione e la protezione antincendio) ma c’è ancora molto da fare. Questa è la realtà che si rivela a chi giornalmente tocca con mano la situazione della sicurezza in molte imprese italiane.
Facciamo un rapido riepilogo. Con il D.M. 2/9/2021, il cosiddetto decreto GSA, che ha aggiornato e integrato quanto contenuto nel abrogato D.M. 10/3/98, ha introdotto una serie di prescrizioni raccolte in cinque allegati: gestione della sicurezza antincendio in esercizio (allegato 1); gestione della sicurezza antincendio in emergenza (2); corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (3); idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio (4); corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio (5).
Per quanto si può osservare molte aziende sono ancora lontane dall’aver raggiunto la piena compliance normativa. "Alcuni punti del decreto sono ancora disattesi, in alcuni casi per mancanza di informazione - formazione delle varie figure interessate e per mancanza di consapevolezza sulle reali necessità - spiega Marino Mariani, direttore Ufficio Sviluppo e Supporto Sistemi di CEA e direttore ISQ - Istituto Sicurezza e Qualità - In particolare, in molte aziende, manca un numero congruo di addetti al servizio antincendio, non si è individuato o quantomeno preso in considerazione il livello di prestazione della S.5 Gestione della Sicurezza Antincendio (Strategia del codice di prevenzione incendi) e non è stata definita, dove prevista, la figura fondamentale del coordinatore degli addetti antincendio".
Cosa si intende per numero congruo di addetti?
"È quello che può garantire la presenza contemporanea di un numero sufficiente di persone adeguatamente formate in grado di gestire gli scenari incidentali ipotizzati sulla base delle indicazioni del Piano di Emergenza Aziendale, oltre, ove previsto, al supporto di un coordinatore capace" precisa Mariani.
Il “Coordinatore” indicato come figura in alcuni Piani di Emergenza, spesso non compare negli organigrammi della sicurezza aziendali, in molti casi è privo di formazione ed addestramento specifico per poter “fare” ciò che è indicato come sua responsabilità nel Piano di Emergenza, come per esempio coordinare operativamente gli interventi di emergenza e la messa in sicurezza degli impianti, dando indicazioni utili agli addetti al servizio antincendio.
La formazione degli addetti e dei coordinatori degli addetti antincendio, impegno di cui si occupa ISQ - Istituto sicurezza Qualità - resta quindi un punto nodale per garantire l’allineamento con le prescrizioni contenute nel Decreto già in vigore, senza dimenticare purtroppo le sempre più frequenti catastrofi naturali.
Per questo serve la capacità di formare gli Addetti delle Squadre di Emergenza Aziendali sulle differenti tipologie di rischi previste nei Piani di Emergenza Aziendali: oltre all’incendio, il primo soccorso, l’utilizzo del DAE, allagamenti, esondazioni, terremoti, sversamenti di materiali pericolosi e molto altro con docenti altamente specializzati in questi specifici ambiti.