Dopo oltre due anni di trattative, il 24 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che individua la durata e i contenuti minimi per attuare quanto previsto dalla Legge 215/2021, modificando e accorpando precedenti normative.

L’Accordo definisce in modo chiaro:

- le durate minime dei corsi obbligatori;

- i contenuti formativi essenziali per ciascun percorso;

- le modalità didattiche e organizzative;

- i requisiti dei soggetti formatori.

Di seguito sono riassunte le tematiche principali esposte da Cinzia Fini, RSPP di CEA Estintori, in occasione dell’ultimo meeting CEA Gruppo Servizi.

Cosa cambia per i soggetti formatori e per l’erogazione dei corsi

La formazione in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può normalmente essere erogata da enti istituzionali accreditati a livello regionale, organismi paritetici, associazioni sindacali e fondi interprofessionali. I datori di lavoro possono erogare direttamente la formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

Il soggetto formatore deve predisporre per ciascun corso il “progetto formativo” con l’obbligo di conservare, in modalità cartacea o elettronica e per almeno 10 anni, il “fascicolo del corso” con i dati anagrafici dei partecipanti, il programma, le firme di presenza e il verbale della verifica finale.

Per i corsi in videoconferenza diventa obbligatorio verificare l’identità dei partecipanti e la continuità della presenza nel collegamento remoto. Restano obbligatori la videoconferenza sincrona per le verifiche finali e la presenza fisica per le attività pratiche. La formazione in e-learning viene ammessa solo per le parti più generali dei corsi, per gli aggiornamenti e per ciò che riguarda i rischi di bassa entità (in funzione del lavoro svolto e dell’attività aziendale).

Le prescrizioni formative per preposti, dirigenti e datori di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare il lavoratore prima che questi svolga la mansione assegnata, senza franchigie temporali per i neoassunti. La formazione dei preposti, non erogabile in e-learning, ha una durata di almeno 12 ore con aggiornamenti biennali di 6 ore. I preposti che abbiano completato il corso base o l’aggiornamento da oltre 24 mesi dovranno seguire il corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

La formazione dei dirigenti è stata fissata in 12 ore riducendo le 16 ore attuali, con aggiornamenti biennali di 6 ore. A differenza dei preposti, la formazione dei dirigenti potrà avvenire anche in e-learning. Il nuovo accordo introduce l’obbligo di formazione per il datore di lavoro, con un corso di 16 ore e aggiornamenti biennali di 6 ore, con possibilità di erogazione in e-learning. L’attività potrà essere completata entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Per il datore di lavoro che svolga direttamente il Servizio Prevenzione e Protezione, è richiesto un modulo di formazione di 8 ore in presenza, seguito da moduli integrativi adatti alle attività dell’impresa. Gli aggiornamenti, in questo caso, sono quinquennali ed erogati in e-learning. Per quanto riguarda RSPP e ASPP, l’Accordo conferma le prescrizioni precedenti in fatto di periodicità e ore di formative, salvo l’aumento da 4 a 5 dei moduli B di specializzazione.

Le novità dei contenuti formativi e delle verifiche

L’Accordo prevede prescrizioni formative specifiche per chi lavora in spazi confinati. È previsto un corso della durata di 12 ore, erogato in presenza, costituito da un modulo giuridico-tecnico e uno pratico per le procedure da adottare in caso di esplosioni, emanazioni di gas tossici e recupero dei colleghi infortunati. Il corso prevede simulazioni su dispositivi di controllo, apparecchi di protezione, imbracature di sicurezza, sistemi di segnalazione e comunicazione. Le competenze acquisite dovranno essere aggiornate ogni cinque anni con almeno di 4 ore di pratica.

Un’altra novità è l’obbligo di abilitazione per l’impiego di alcune macchine agricole, caricatori per le movimentazioni di materiali e carriponte. Per l’uso dei carrelli elevatori industriali semoventi sono richieste 8 ore di formazione generale, più altre 4-8 ore specifiche per l’attrezzatura impiegata. Nel caso delle piattaforme mobili elevabili (PLE) serve un modulo teorico e tecnico di 4 ore più uno pratico di 4-6 ore.

Al di là della formazione, l’Accordo precisa le modalità per l’addestramento, definito dalla legge 215/2021 come un’attività integrativa da svolgersi sul luogo di lavoro con l’aiuto di un esperto. Come per la formazione, anche l’addestramento dev’essere monitorato dal datore di lavoro utilizzando criteri e indicatori efficaci attraverso un registro aggiornato annualmente.

Cosa occorre fare per adeguarsi presto e bene

L’entrata in vigore dell’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi entro il quale i corsi devono essere aggiornati. I contenuti formativi già acquisiti e conformi con le nuove disposizioni vengono riconosciuti e i tempi d’aggiornamento calcolati in base alle date di fine corso degli attestati. Per quanto riguarda i temi di nuova introduzione, per esempio, nell’ambito degli spazi confinati e nell’uso di attrezzature specifiche, la formazione ex novo dovrà iniziare subito e concludersi entro 12 mesi. Con un’esperienza più che trentennale nella formazione del personale di enti e imprese italiane sui temi della sicurezza, ISQ - Istituto Sicurezza Qualità – è in prima fila nel fornire la consulenza e il supporto per l’adeguamento alle nuove regole, oltre per l’erogazione dei corsi e degli aggiornamenti oggi necessari.